Art. 1.

      1. Al comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla sua approvazione definitiva da parte della regione».